Art. 6.
(Norme transitorie).

      1. Nelle more del riconoscimento della denominazione specifica da parte dei competenti organi dell'Unione europea e dell'istituzione dell'organo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), il comitato è costituito e funziona anche in assenza dei rappresentanti di cui alla medesima lettera f).
      2. Qualora, nel periodo transitorio di cui al comma 1, il comitato adotti disciplinari di produzione della «ventricina del vastese», deve provvedere, entro due mesi dal riconoscimento ufficiale della denominazione specifica da parte degli organi competenti dell'Unione europea, ad adeguare gli stessi ai disciplinari approvati dai medesimi organi.